Art. 1
LEGGE 30 dicembre 1959, n. 1234
In vigore dal 18 feb 1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I funzionari ed agenti di cui all'art. 41 del regio decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562, contenente norme per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, hanno facoltà di accedere liberamente, anche di notte, nei locali menzionati nell'art. 95 del regolamento d'esecuzione, approvato con il regio decreto 1 luglio 1926, n. 1361, per effettuare il prelievo dei campioni delle sostanze e dei prodotti ivi esistenti ed ogni altra operazione di vigilanza e controllo.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 30 dicembre 1959
GRONCHI
SEGNI - RUMOR - GONELLA - TAVIANI - GIARDINA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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