Art. 2

LEGGE 30 dicembre 1959, n. 1216

In vigore dal 29 gen 1960
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 gennaio 1960. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla, e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 dicembre 1959 GRONCHI SEGNI - ZACCAGNINI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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