Art. 1

LEGGE 24 dicembre 1959, n. 1171

In vigore dal 30 gen 1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Il termine stabilito dall'art. 4 della legge 8 marzo 1949, n. 105, è fissato al 23 aprile 1962. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 dicembre 1959 GRONCHI SEGNI - TOGNI - GONELLA - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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