Art. 2

In vigore dal 27 gen 1960
Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto nel Protocollo stesso. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 dicembre 1959 GRONCHI SEGNI - PELLA - TAVIANI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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urn:nir:stato:legge:1959-12-24;1151#art-2

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Art. 2 Ratifica ed esecuzione del Protocollo tra l'Italia ed il Marocco concernente la clausola della Nazione piu' favorita in materia doganale, concluso in Rabat il 23 luglio 1957. — Testo vigente | Portale Normativo