Art. 2
LEGGE 5 dicembre 1959, n. 1078
In vigore dal 5 gen 1960
I limiti di congrua stabiliti, per il clero contemplato nell'art. 24, comma secondo, della legge 27 maggio 1929, n. 848, quelli spettanti al clero del Pantheon di cui all'art. 5 del decreto legislativo 9 dicembre 1947, n. 1481, e successive modificazioni, nonchè il limite di congrua previsto negli articoli 56 e 57 del predetto regio decreto n. 227, sono aumentati nelle stesse proporzioni e con la medesima decorrenza di quelli indicati nell'articolo precedente.
La percentuale per le spese di culto è calcolata silla base delle congrue così aumentate.
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