Art. 1
LEGGE 28 novembre 1959, n. 1100
In vigore dal 14 gen 1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L' della legge 4 novembre 1951, n. 1295, è sostituito dal seguente:
"È istituito un punto franco nell'area in contrada Perrino, prospiciente il seno di levante del porto, delimitato giusta la planimetria allegata alla presente legge:
a nord:
dallo stabilimento della Società Montecatini e dalla strada Sant'Apollinare;
ad est:
da una linea che parte dall'incrocio delle strade "vicinale Ponte Piccolo" e "vicinale Sant'Apollinare", corre in direzione 130° rispetto a nord e, dopo metri 240, piega in direzione 180°. A partire da tale gomito, la linea si mantiene in direzione nord-sud terminando in un punto sito alla distanza di metri 606 sia dal mare che dal gomito della strada vicinale Santa Lucia;
a sud:
da una linea est-ovest, che, partendo dal punto precedente, forma un angolo di 86°, misurato nel quadrante nord-est, con la banchina del seno di levante prospiciente la proprietà della ditta Feltrinelli e termina a metri 200 dal mare;
da una linea nord-sud che, partendo da detto punto, forma con la precedente un angolo di 93°, della lunghezza di metri 120;
da una linea est-ovest normale alla precedente della lunghezza di metri 80;
da una linea sud-nord della lunghezza di metri 160 parallela alla ferrovia e al confine est della proprietà della ditta Feltrinelli;
ad ovest:
dallo stabilimento della ditta Feltrinelli (lato nord) fino alla banchina, dallo stabilimento della Società Montecatini".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 novembre 1959
GRONCHI
SEGNI - TAVIANI - TAMBRONI - ANGELINI - COLOMBO TOGNI - JERVOLINO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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