Art. 1

In vigore dal 24 set 1959
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: . Il secondo comma dell'articolo 5 della legge 22 novembre 1954, n. 1127, concernente la specificazione delle attribuzioni della Delegazione presso l'Ambasciata d'Italia a Washington, è sostituito dai seguenti: "Al capo della Delegazione, da scegliersi fra il personale del Ministero degli affari esteri in servizio presso l'Ambasciata d'Italia Washington, che continua a svolgere presso di essa le proprie finzioni, compete, in aggiunta all'assegno di sede in godimento, l'indennità mensile lorda pari a dollari 447 per il periodo dal 25 dicembre 1956 al 31 ottobre 1957 e pari a dollari 112 per il periodo successivo. Al vice capo della Delegazione, facente parte del personale dello Stato e che non fruisca dell'assegno di sede, compete, oltre allo stipendio relativo alla qualifica rivestita, l'indennità mensile lorda pari a dollari 1090".
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urn:nir:stato:legge:1959-07-30;702#art-1

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