Art. 4

LEGGE 30 luglio 1959, n. 700

In vigore dal 23 set 1959
È soppresso il posto di primo applicato presso lo educandato femminile "M. Adelaide" di Palermo, di cui alla legge 25 luglio 1952, n. 1079, al quadro 51-b) annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, al quadro 53-a) annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed è ridotto da 155 a 153 il numero dei posti di vice rettore aggiunto di 3a classe nei convitti nazionali di cui al decreto legislativo 7 maggio 1945, n. 1065, al quadro 13-c) annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, ed al quadro 13-6) annesso al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
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