Art. 1

LEGGE 30 luglio 1959, n. 695

In vigore dal 22 set 1959
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: I medici, sia liberi esercenti che dipendenti da enti, sono tenuti a dare comunicazione all'ufficiale sanitario del Comune delle vaccinazioni antipoliomielitiche praticate a soggetti di qualsiasi età, sia presso pubblici ambulatori che nella clientela privata, entro dieci giorni dalla data di ciascuna inoculazione, indicando per ogni vaccinato cognome, nome, sesso, luogo di nascita e domicilio, data, sede e l'ordine progressivo delle inoculazioni in ciascun individuo, tipo di vaccino adoperato, ditta produttrice, numero della serie o lotto di fabbricazione, estremi del controllo di Stato, data di preparazione e di scadenza del vaccino stesso, eventuali reazioni locali e generali riscontrate, nonchè tutte le altre notizie che potranno essere richieste dall'autorità sanitaria. Dette comunicazioni, se eseguite sugli appositi moduli forniti dai Comuni, godono della franchigia postale. I contravventori saranno deferiti all'Ordine dei medici, il quale, in caso di recidiva, inizierà procedimento disciplinare secondo le norme vigenti.
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