Art. 1

LEGGE 25 luglio 1959, n. 593

In vigore dal 19 giu 1960
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. L'articolo 20 della legge 5 gennaio 1957, n. 33, è sostituito dal seguente: "L'assegnazione al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro per le spese del suo funzionamento è determinata in lire 400 milioni da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Nei limiti della assegnazione stabilita, il Consiglio nazionale provvede, secondo le esigenze del suo funzionamento, alla approvazione dello stato di previsione della spesa e alla gestione delle spese dello stato di previsione della spesa è data comunicazione al Parlamento. Il rendiconto a chiusura di ogni esercizio è presentato direttamente dal Consiglio nazionale alla Corte dei conti". Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con suo decreto alle variazioni di bilancio per l'attuazione della presente legge . La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 luglio 1959 GRONCHI SEGNI - TAMBRONI - Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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