Art. 1
LEGGE 30 giugno 1959, n. 464
In vigore dal 4 set 1959
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
È approvato e reso esecutorio il contratto 3 aprile 1958,
n. 483 di repertorio
, stipulato in forma pubblica amministrativa presso il Ministero delle finanze - Direzione generale del demanio - mediante il quale la signora Anna Maria Aragona Pignatelli Cortes cede e trasferisce in proprietà allo Stato la quota indivisa di sua spettanza sul complesso immobiliare costituente la villa sita in Napoli, alla Riviera di Chiaia n. 200 ed alla via Santa Maria in Portico n. 1-M con annesso parco e dipendenze, e lo Stato cede, a titolo di permuta, la quota disponibile di sua spettanza sulla eredità della signora Rosa Fici, vedova del signor Diego Aragona Pignatelli Cortes, con contestuale rinunzia a far valere qualsiasi pretesa su eventuali maggiorazioni della quota stessa.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 30 giugno 1959
GRONCHI
SEGNI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1959-06-30;464#art-1