Art. 1

LEGGE 11 giugno 1959, n. 404

In vigore dal 10 lug 1959
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. L'Istituto agronomico per l'Africa italiana, con sede in Firenze, disciplinato dalle norme del regio decreto-legge 27 luglio 1938, n. 2205, convertito, con modificazione, nella legge 19 maggio 1939, n. 737, assume la denominazione di "Istituto agronomico per l'oltremare". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 giugno 1959 GRONCHI SEGNI - PELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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