Art. 2

LEGGE 15 maggio 1959, n. 368

In vigore dal 2 lug 1959
Ferme restando le disposizioni che prevedono il conferimento della qualifica di primo capitano ai capitani dell'Esercito e della Marina e ai tenenti di vascello nonchè ai capitani dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza che abbiano compiuto dodici anni di grado, la qualifica stessa è conferita ai capitani delle predette Forze armate e del Corpo della guardia di finanza che, abbiano compiuto cinque anni di grado e venti di servizio permanente effettivo computati dal ventottesimo anno di età compiuto, in tutti i casi in cui il grado di capitano è quello finale della carriera.
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