Art. 2

LEGGE 1 aprile 1959, n. 252

In vigore dal 16 mag 1959
All'onere di lire 40 milioni derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1958-59 si farà fronte per 30 milioni e 10 milioni rispettivamente con riduzione degli stanziamenti dei capitoli numeri 20 e 61 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio medesimo. Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.
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