Art. 2
LEGGE 2 febbraio 1959, n. 31
In vigore dal 18 feb 1959
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 gennaio 1959.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 2 febbraio 1959
GRONCHI
FANFANI - VIGORELLI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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