Art. 1
In vigore dal 12 ago 1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
È convertito in legge il decreto-legge 23 luglio 1958, n. 721, concernente l'estrazione anticipata dello spirito da vino accantonato ai sensi dei decreti-legge 16 marzo 1957, n. 69, e 14 settembre 1957, n. 812, rispettivamente convertiti in legge, con modificazioni, nelle leggi 12 maggio 1957, n. 307 e 27 ottobre 1957, n. 1031.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 6 agosto 1958
GRONCHI
FANFANI - PRETI - MEDICI -
ANDREOTTI - FERRARI AGGRADI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1958-08-06;789#art-1