Art. 1

In vigore dal 12 ago 1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 23 luglio 1958, n. 721, concernente l'estrazione anticipata dello spirito da vino accantonato ai sensi dei decreti-legge 16 marzo 1957, n. 69, e 14 settembre 1957, n. 812, rispettivamente convertiti in legge, con modificazioni, nelle leggi 12 maggio 1957, n. 307 e 27 ottobre 1957, n. 1031. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 6 agosto 1958 GRONCHI FANFANI - PRETI - MEDICI - ANDREOTTI - FERRARI AGGRADI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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Art. 1 Conversione in legge del decreto-legge 23 luglio 1958, n. 721, concernente l'estrazione anticipata dello spirito da vino accantonato ai sensi dei decreti legge 16 marzo 1957, n. 69 e 14 settembre 1957, n. 812, rispettivamente convertiti in legge, con modificazioni, nelle leggi 12 maggio 1957, n. 307 e 27 ottobre 1957, n. 1031. — Testo vigente | Portale Normativo