Art. 1

In vigore dal 1 ago 1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. È convertito in legge il decreto-legge 11 giugno 1958, n. 573, concernente la proroga del termine stabilito dall'art. 23 della legge 31 luglio 1956, n. 897, contenente disposizioni sulla cinematografia e successive modificazioni. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 15 luglio 1958 GRONCHI FANFANI - TAMBRONI - GONELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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Art. 1 Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 1958, n. 573, concernente la proroga del termine stabilito dall'articolo 23 della legge 31 luglio 1956, n. 897, contenente disposizioni sulla cinematografia e successive modificazioni. — Testo vigente | Portale Normativo