Art. 1
In vigore dal 1 ago 1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
È convertito in legge il decreto-legge 11 giugno 1958, n. 573, concernente la proroga del termine stabilito dall'art. 23 della legge 31 luglio 1956, n. 897, contenente disposizioni sulla cinematografia e successive modificazioni.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 15 luglio 1958
GRONCHI
FANFANI - TAMBRONI -
GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1958-07-15;747#art-1