Art. 5

LEGGE 3 aprile 1958, n. 535

In vigore dal 19 giu 1958
La durata dell'anno scolastico delle scuole carcerarie, di cui all', è di dieci mesi e non è legata al periodo di funzionamento dell'anno scolastico normale. Le ore di insegnamento sono integrate dall'assistenza scolastica svolta dal personale insegnante nelle sale di studio e nella biblioteca, secondo il disposto degli articoli 136, 139, 140 del decreto 18 giugno 1931, n. 787.
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