Art. 1

LEGGE 3 aprile 1958, n. 474

In vigore dal 11 apr 1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Gli assegni di superinvalidità di cui all' del decreto legislativo 26 gennaio 1948, n. 74, e successive modificazioni, vengono elevati da lire 456.000 a lire 648.000 annue per la lettera A; da lire 396.000 a lire 552.000 annue per la lettera A-bis; da lire 331.400 a lire 451.400 per la lettera B. COMMA ABROGATO DALLA L. 25 FEBBRAIO 1971, N. 95 . I miglioramenti derivanti dall'applicazione del presente articolo hanno decorrenza dal 1° luglio 1958 in ragione del 50 per cento e dal 1° luglio 1959 in ragione del 100 per cento.
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