Art. 59
LEGGE 2 aprile 1958, n. 377
In vigore dal 23 apr 1958
Per gli iscritti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono far valere almeno dieci anni di contribuzione al Fondo, il trattamento per pensione di vecchiaia o di invalidità non potrà essere inferiore al 40 per cento della retribuzione sulla quale viene calcolata la pensione ai sensi dell'.
Qualora si tratti di iscritti che abbiano esercitato l'opzione prevista dagli del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021, e successive modificazioni, la suddetta aliquota è elevata al 45 per cento.
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