Art. 1
LEGGE 2 aprile 1958, n. 364
In vigore dal 6 mag 1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
Le disposizioni recanti benefici in favore dei combattenti e reduci sono estese agli alto-atesini ed alle persone residenti prima del 1° gennaio 1940 nelle zone mistilingui di Cortina d'Ampezzo e di Tarvisio o nei comuni di Sant'Orsola e Luserna i quali durante la seconda guerra mondiale hanno prestato servizio nelle forze armate tedesche o nelle formazioni armate da esse organizzate, quando abbiano conservato o riacquistato la cittadinanza italiana e semprechè non abbiano partecipato ad azioni, anche isolate, di terrorismo o di sevizie.
Sono abrogati l'art. 5 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, ed ogni altra disposizione che assoggetta le persone indicate nel comma precedente ad un trattamento discriminatorio in confronto ai combattenti e reduci dell'Esercito italiano.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 2 aprile 1958
GRONCHI
ZOLI - MEDICI - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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