Art. 21

LEGGE 2 aprile 1958, n. 339

In vigore dal 2 mag 1958
Disposizioni finali Per tutto quanto non espressamente previsto dalla presente legge restano in vigore le disposizioni riguardanti, rispettivamente, i rapporti di impiego e di lavoro domestico. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 aprile 1958 GRONCHI ZOLI - GUI - GONELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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