Art. 7

LEGGE 25 marzo 1958, n. 329

In vigore dal 1 mag 1958
A coloro che, cessati dal servizio anteriormente al 1° gennaio 1950, si sono avvalsi della facoltà prevista dall'art. 24, primo comma, lettera a) e b) del regolamento approvato con regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, e hanno maturato o matureranno il diritto a pensione posteriormente al 31 dicembre 1949, spetta, dal primo giorno del mese successivo a quello di pubblicazione della presente legge o dalla data di decorrenza della pensione se successiva, la pensione base calcolata a norma del regolamento approvato con il regio decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, modificato con il decreto legislativo 23 marzo 1946, n. 313, rivalutata secondo la tabella prevista dal precedente , qualora l'importo così ottenuto risulti più favorevole di quello calcolato con le norme di cui all'art 4 della presente legge.
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