Art. 43

LEGGE 24 marzo 1958, n. 195

In vigore dal 27 set 1958
(Delega al Governo. Entrata in vigore della presente legge) La presente legge entrerà in vigore entro sei mesi dalla sua pubblicazione. Il Governo è autorizzato ad emanare entro lo stesso termine, le disposizioni aventi carattere transitorio e di attuazione, e quelle di coordinamento con le altre leggi in materia di ordinamento giudiziario. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 24 marzo 1958 GRONCHI ZOLI - MEDICI - GONELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1958-03-24;195#art-43

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo