Art. 1
In vigore dal 7 mag 1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
.
Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare le seguenti Convenzioni, adottate dalla Conferenza dell'Organizzazione internazionale del lavoro:
Convenzione concernente la libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale (n. 87) San Francisco, 17 giugno 1948;
Convenzione concernente l'applicazione dei principi del diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva (n. 98) Ginevra, 8 giugno 1949.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1958-03-23;367#art-1