Art. 3
LEGGE 23 marzo 1958, n. 292
In vigore dal 27 apr 1958
I limiti di età per la cessazione dagli obblighi di servizio in tempo di pace dei sottufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri di cui alla tabella B annessa alla legge 31 luglio 1954, n. 599, sono modificati in anni 54 per i marescialli capi e di alloggio ed in anni 53 per i brigadieri e vice-brigadieri.
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