Art. 4
LEGGE 21 marzo 1958, n. 266
In vigore dal 24 apr 1958
Sono abrogati il secondo comma dell'art. 212 e l'articolo 214 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
Il primo comma dell'art. 216 del citato testo unico rimane così modificato:
"Il direttore generale compila i rapporti informativi dei capi servizio; il giudizio complessivo è espresso dal Comitato amministrativo".
Storico versioni
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