Art. 10
LEGGE 18 marzo 1958, n. 240
In vigore dal 18 apr 1958
L' della legge 12 luglio 1956, n. 735, è sostituito dal seguente:
"Qualora, entro l'esercizio finanziario, il Magistrato per il Po ed i Provveditorati alle opere pubbliche non abbiano proceduto all'assunzione di impegni definitivi di spesa per la totalità dei fondi inscritti nei capitoli di bilancio affidati alla loro gestione, i fondi non impegnati sono portati in aumento alla disponibilità dei corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo".
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