Art. 1

LEGGE 13 marzo 1958, n. 282

In vigore dal 27 apr 1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. Le pene pecuniarie stabilite nel capo VIII del decreto-legge 15 ottobre 1925, n. 2033, e dall'art. 128 del regolamento di esecuzione approvato con il regio decreto 1° luglio 1926, n. 1361, quali risultano per effetto della legge 23 febbraio 1950, n. 66, sono aumentate di dieci volte. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 marzo 1958 GRONCHI ZOLI - COLOMBO - GONELLA - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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