Art. 1

LEGGE 13 marzo 1958, n. 256

In vigore dal 23 apr 1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. L'applicazione dei benefici concessi dall'art. 4 della legge 1° marzo 1949, n. 55, e limitata al primo concorso indetto dopo la entrata in vigore della predetta legge per i posti di ufficiale sanitario, medico addetto ai servizi comunali di vigilanza igienica e profilassi, medico, veterinario ed ostetrica condotti, medico addetto ai servizi di ispezione sull'assistenza sanitaria, veterinario addetto ai servizi di ispezione veterinaria, direttore di macello, medico e chimico presso i laboratori provinciali di igiene e profilassi, farmacista comunale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 marzo 1958 GRONCHI ZOLI - TAMBRONI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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