Art. 8
LEGGE 13 marzo 1958, n. 254
In vigore dal 23 apr 1958
Per il personale che verrà inquadrato, ai sensi dei precedenti , nei ruoli statali, l'inquadramento è consentito solo nei confronti di coloro che abbiano acquisito, a norma dello statuto approvato con regio decreto 5 maggio 1939, n. 1172, posizione giuridica e gerarchica corrispondente a quella annessa ai posti da conferire.
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