Art. 6
LEGGE 8 marzo 1958, n. 233
In vigore dal 17 apr 1958
Agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, addetti al controllo della circolazione aerea nonchè agli ufficiali dell'Arma e ruolo predetti addetti al controllo delle operazioni aeree della difesa del territorio e a quelli che abbiano superato i corsi per navigatori o radar-navigatori, e che siano effettivamente addetti a tali compiti, è estesa, con le stesse condizioni e modalità, l'indennità prevista, per gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, dall' delle norme approvate con regio decreto-legge 26 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, e successive modificazioni.
L'indennità di cui al precedente comma non è cumulabile con l'indennità prevista dall' delle suddette norme.
Agli ufficiali che abbiano percepito l'indennità di cui al primo comma del presente articolo sono estese, in materia di pensioni normali e privilegiate, le disposizioni dettate per gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, dal regio decreto-legge 27 luglio 1934, n. 1340, convertito nella legge 16 maggio 1935, n. 834, e successive modificazioni.
Storico versioni
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