Art. 18

LEGGE 8 marzo 1958, n. 233

In vigore dal 9 ott 2010
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66 La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 marzo 1958 GRONCHI ZOLI - TAVIANI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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