Art. 1

LEGGE 8 marzo 1958, n. 194

In vigore dal 10 apr 1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. La laurea in scienze coloniali conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli è titolo di ammissione ai concorsi per le carriere direttive delle pubbliche Amministrazioni per le quali sia prevista, fra i titoli di studio richiesti, là laurea in economia e commercio. Restano ferme le disposizioni dei singoli ordinamenti che già prevedono la laurea in scienze coloniali quale titolo valido per l'ammissione alla carriera direttiva. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 8 marzo 1958 GRONCHI ZOLI - MORO - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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