Art. 1

LEGGE 6 marzo 1958, n. 176

In vigore dal 1 apr 1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: In aggiunta al rimborso delle spese di viaggio per missioni di servizio o all'estero compiute dal personale delle Amministrazioni dello Stato è dovuta una indennità supplementare pari al 10 per cento del costo del biglietto a tariffa intera se il viaggio è compiuto in ferrovia, su piroscafi o su altri mezzi di trasporto in servizio di linea terrestre o marittima ed al 5 per cento del costo del biglietto stesso se il viaggio è compiuto in aereo. Per i viaggi relativi a missioni all'interno compiuti gratuitamente per via terrestre, per via marittima o per via aerea, compete l'indennità chilometrica di cui all'art. 10 della legge 29 giugno 1951, n. 489. La stessa indennità compete anche per i viaggi all'estero compiuti per via aerea dal personale che fruisce di posti gratuiti a disposizione dell'Amministrazione militare. Le indennità di cui ai precedenti commi sono dovute anche agli estranei alle Amministrazioni dello Stato che compiano missioni per conto dello Stato. L'indennità supplementare non si applica, sul supplemento per treno rapido, sul costo del biglietto per vagone letto e su tutti gli altri eventuali supplementi in aggiunta al prezzo del normale biglietto di viaggio, ancorchè ammessi a rimborso. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano altresì per i trasferimenti di servizio all'interno o all'estero. È soppresso l'aumento dei due decimi sulle spese di viaggio contemplato da precedenti disposizioni in materia.
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