Art. 1
LEGGE 4 marzo 1958, n. 175
In vigore dal 6 apr 1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
L'art. 30 del decreto legislativo 12 marzo 1948, numero 804, ratificato, con modificazioni, dalla legge 4 maggio 1951, n. 538, è sostituito dal seguente:
"L'Amministrazione forestale provvede a fornire, gratuitamente, ai sottufficiali, alle guardie scelte, alle guardie ed agli allievi guardie, le divise, le calzature e gli altri capi di vestiario, nella misura e con le stesse modalità di concessione, stabilite in ogni tempo, per i corrispondenti gradi degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.
Al predetto personale, quando svolge mansioni di ufficio e sia stato autorizzato ad indossare l'abito civile, in cambio degli oggetti di cui sopra viene corrisposta una indennità mensile di L.
900".
Qualsiasi altra disposizione che contrasta con la presente legge è abrogata.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 4 marzo 1958
GRONCHI
ZOLI - MEDICI - COLOMBO
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1958-03-04;175#art-1