Art. 4

LEGGE 4 marzo 1958, n. 131

In vigore dal 14 mar 1958
Fino a quando non sarà emanato il regolamento di esecuzione dell'art. 58, ultimo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, il personale delle carriere direttive, amministrativa e tecnica, dell'Amministrazione dei lavori pubblici può essere collocato nella posizione di fuori ruolo presso gli enti indicati nel primo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1949, n. 836, per un contingente di 15 unità, così ripartito: Ispettori generali...................... N. 1 direttori di divisione.................. " 6 direttori di sezione.................... " 8 --- N. 15 ---
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