Art. 13

LEGGE 27 febbraio 1958, n. 120

In vigore dal 26 mar 1958
Il servizio prestato negli uffici postali e telegrafici dell'ex Africa orientale italiana e nelle ricevitorie postali e telegrafiche della Libia e delle Isole italiane dell'Egeo nella qualità di dirigente, senza nomina a titolare, è valutato nei concorsi per gli uffici locali e per le agenzie alla stregua del servizio di gerente di ricevitoria metropolitana. Il servizio prestato a seguito di regolare nomina quale titolare di ricevitoria è valutato come servizio di titolare delle ricevitorie del territorio metropolitano, nei concorsi e ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio nei trasferimenti di cui all'art. 42. Ai fini del comma precedente si considera come servizio prestato anche il periodo di tempo trascorso in prigionia.
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