Art. 2
LEGGE 20 febbraio 1958, n. 55
In vigore dal 1 mag 1969
I superstiti dell'assicurato, deceduto nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1940 ed il 1 gennaio 1945 e che al momento della morte era in possesso dei requisiti di assicurazione e di contribuzione per il diritto alla pensione di invalidità o di vecchiaia, ed i superstiti del pensionato, che abbia liquidato la pensione con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1945 e che sia deceduto anteriormente al 1 gennaio 1958, hanno diritto alla pensione di riversibilità, con decorrenza dal 1 gennaio 1958, semprechè nei loro confronti:
a) al momento della morte dell'assicurato o del pensionato sussistessero le condizioni stabilite dall' del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, nel testo originario, o in quello modificato dall' della legge 4 aprile 1952, n. 218, a seconda che la morte sia avvenuta, rispettivamente, prima del 1 gennaio 1952 o dopo il 31 dicembre 1951, e dall', commi primo e terzo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;
b) al momento della morte dell'assicurato o del pensionato non sussistessero le cause di esclusione dal diritto alla pensione di riversibilità previste dall' e dall', comma secondo, del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39;
c) alla data di decorrenza della pensione di riversibilità non si sia verificato alcuno degli eventi che, a norma dell', lettere a), b) e c) del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, determinano la cessazione del diritto alla pensione di riversibilità.(1)
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1958-02-20;55#art-2