Art. 1
In vigore dal 21 feb 1958
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
È convertito in legge il decreto-legge 20 dicembre 1957, n. 1193, concernente la proroga del termine stabilito dall'art. 23 della legge 31 luglio 1956, n. 897, contenente modificazioni ed aggiunte alle disposizioni sulla cinematografia, con la seguente modificazione: all', alle parole: "non oltre il 31 dicembre 1958" sono sostituite le parole: "non oltre il 30 giugno 1958".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 17 febbraio 1958
GRONCHI
ZOLI - TAMBRONI - GONELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1958-02-17;26#art-1