Art. 14

LEGGE 14 febbraio 1958, n. 138

In vigore dal 15 gen 2000
Chiunque contravviene alle norme della presente legge concernenti il personale viaggiante degli autoservizi pubblici di linea extra urbani adibiti al trasporto di viaggiatori, è punito con l'ammenda da lire 5000 a lire 15.000 per ciascun lavoratore, occupato nella azienda, al quale la contravvenzione si riferisce. In caso di reiterazione specifica delle violazioni , il Ministro per i trasporti, anche su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, può pronunciare la decadenza della concessione ed incamerare la cauzione, quando il concessionario non ottemperi alla diffida rivoltagli dall'autorità concedente di eliminare, entro il termine massimo di 30 giorni, le inosservanze che hanno dato luogo alla condanna.(1) La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 14 febbraio 1958 GRONCHI ZOLI - GUI - ANGELINI - GONELLA Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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