Art. 2
In vigore dal 27 mar 1958
Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo suddetto a partire dalla sua entrata in vigore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica.
italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 febbraio 1958
GRONCHI
ZOLI - PELLA - MEDICI - CARLI - GAVA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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