Art. 2

In vigore dal 4 apr 1958
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità al disposto dell'art. 9 della Convenzione stessa. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 4 febbraio 1958 GRONCHI ZOLI - PELLA - MORO Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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urn:nir:stato:legge:1958-02-04;157#art-2

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