Art. 3

In vigore dal 15 feb 1958
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà, a carico dei fondi per l'esecuzione di opere pubbliche di carattere straordinario e per concorsi, contributi e sussidi in gestione al Provveditorato regionale alle opere pubbliche di Milano, del bilancio del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1956-57 e per gli esercizi successivi. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 2 gennaio 1958 GRONCHI ZOLI - PELLA - TAMBRONI - MEDICI - ANDREOTTI - TAVIANI - TOGNI - CARLI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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