Art. 3

LEGGE 2 gennaio 1958, n. 3

In vigore dal 31 gen 1958
Per le operazioni di cui in precedenza l'A.R.A.R. e tenuta alla resa dei conti ai sensi dell'art. 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, relativo alle disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e dell'art. 624 del relativo regolamento approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e con le modalità da stabilirsi dalle Amministrazioni interessate d'intesa col Ministero del tesoro. Salvo quanto disposto dal precedente comma alle gestioni predette non si applicano le norme di cui ai citati regi decreti 18 novembre 1923, n. 2440, e 23 maggio 1924, n. 827.
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