Art. 10
LEGGE 2 gennaio 1958, n. 3
In vigore dal 31 gen 1958
All'onere derivante, nell'esercizio finanziario 1957-58, dalla corresponsione del trattamento economico al personale dell'A.R.A.R. assunto alle dipendenze delle Amministrazioni statali, si provvede a carico del fondo di cui all'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.
A tal uopo il Ministero del tesoro è autorizzato a prelevare dal detto fondo le somme occorrenti e ad inscriverle nello stato di previsione dell'entrata e in quello della spesa dei Ministeri interessati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1958-01-02;3#art-10