Art. 10

LEGGE 2 gennaio 1958, n. 3

In vigore dal 31 gen 1958
All'onere derivante, nell'esercizio finanziario 1957-58, dalla corresponsione del trattamento economico al personale dell'A.R.A.R. assunto alle dipendenze delle Amministrazioni statali, si provvede a carico del fondo di cui all'art. 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404. A tal uopo il Ministero del tesoro è autorizzato a prelevare dal detto fondo le somme occorrenti e ad inscriverle nello stato di previsione dell'entrata e in quello della spesa dei Ministeri interessati.
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