Art. 2
In vigore dal 2 feb 1958
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 20 dicembre 1957
GRONCHI
ZOLI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-12-20;1304#art-2