Art. 3

LEGGE 11 dicembre 1957, n. 1205

In vigore dal 8 gen 1958
Le domande del personale aspirante al conferimento della qualifica di collocatore di 3ª classe di cui all'articolo 16, secondo comma, della legge 16 maggio 1956, n. 562, modificato dall' della presente legge, indirizzate al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire agli Uffici regionali o provinciali del lavoro e della massima occupazione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
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