Art. 1
LEGGE 28 novembre 1957, n. 1143
In vigore dal 24 dic 1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I termini previsti dall'art. 4 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, per la presentazione dei ricorsi al Ministero della difesa, sono prorogati fino al 180° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.
Entro detto termine il Ministro per la difesa nominerà, a tale scopo, una Commissione centrale unica per tutte le Forze armate, la quale dovrà ultimare i suoi lavori entro il periodo massimo di un anno dalla sua Costituzione.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 28 novembre 1957
GRONCHI
ZOLI - TAVIANI - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1957-11-28;1143#art-1