Art. 1

LEGGE 28 novembre 1957, n. 1143

In vigore dal 24 dic 1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Articolo unico. I termini previsti dall'art. 4 della legge 23 febbraio 1952, n. 93, per la presentazione dei ricorsi al Ministero della difesa, sono prorogati fino al 180° giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Entro detto termine il Ministro per la difesa nominerà, a tale scopo, una Commissione centrale unica per tutte le Forze armate, la quale dovrà ultimare i suoi lavori entro il periodo massimo di un anno dalla sua Costituzione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 28 novembre 1957 GRONCHI ZOLI - TAVIANI - MEDICI Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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