Art. 1
LEGGE 7 novembre 1957, n. 1051
In vigore dal 1 dic 1957
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Articolo unico.
I criteri per la determinazione degli onorari, dei diritti e delle indennità spettanti agli avvocati e ai procuratori per prestazioni giudiziali in materia civile sono stabiliti dal Consiglio nazionale forense con le modalità previste dall' della legge 3 agosto 1949, n. 536, e relative agli onorari e alle indennità in materia penale e stragiudiziale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 7 novembre 1957
GRONCHI
ZOLI - GONELLA - MEDICI
Visto, il Guardasigilli: GONELLA
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